Cronaca

Musica a tutto volume in auto? E’ reato

La musica a tutto volume in auto ti fa sentire un divo di Hollywood? Sogni viaggi avventurosi a ritmi incalzanti? Vuoi condividere la tua gioia girando in auto facendo tremare i vetri delle finestre mentre passi?

Gli amanti degli impianti ad alta fedeltà e degli amplificatori da migliaia di watt dovranno pensarci bene prima di girare la manopola del volume, Chi gira in auto per la città con l’audio a mille incappa nel reato di cui all’art. 659 c.p (1).

Sembra uno scherzo? No! tutto è confermato dalla Corte di Cassazione con la  sentenza n. 7543/2016 che si è espressa sulla condanna per “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone” di un cittadino messinese che girava per la città in auto con la musica a tutto volume.
L’impianto audio presente sull’auto e sequestrato dalla polizia, era composto da tre amplificatori con potenza da 200 a 1500 watt.
La Corte non ha dubitato affatto che la condotta dell’uomo potesse arrecare disturbo pur mancando una denuncia da parte di uno o più cittadini.

Ai fini della condanna, è stato decisivo il resoconto fatto da uno degli agenti che hanno provveduto al sequestro dell’impianto.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone  la Terza sezione Penala ha affermato:

“l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete”.

Per tutto questo la condanna  per l’uomo è stata confermata con sequestro definitiva dell’impianto stereo , 300 euro di ammenda, mille euro alla Cassa delle ammende e le spese processuali.

Leggi la sentenza   n. 7543/2016

 

(1) Dispositivo dell’art. 659 Codice Penale

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici (1), è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità (2).

Note

(1) Si considerano modalità tassative attraverso cui si realizza il disturbo all persone, da accertarsi poi mediante l’utilizzo di appositi strumenti tecnici.

(2) Il comma secondo prevede un reato proprio ovvero che può essere sposto in essere solo dagli esercenti una professione o un mestiere.