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Cos’è il divieto di circolazione nella Fascia VERDE

E’ un provvedimento per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e prevede il divieto di accesso e circolazione all’interno della zona denominata “Fascia Verde“.


Sono soggette al divieto di circolazione  veicolare in Fascia Verde le seguenti categorie:

–  autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non conformi alla direttiva 91/441/CE e successive (cd. “pre- Euro 1”, “Euro 1”);
–  autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non conformi alla direttiva 98/69/CE , oppure alla direttiva 1999/12/CE  (cd. “pre Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2” )
–  ciclomotori e motoveicoli a due, tre, e quattro ruote, dotati di motori a due tempi, non conformi alla direttiva    97/24/CE e successive (cd. “pre-Euro 1“);
– ciclomotori e motoveicoli ad accensione spontanea (diesel), a tre e quattro ruote (cd. Tricicli e quadricicli), non conformi alla direttiva 97/24/CE,   oppure alla direttiva 2002/51/Ce  (cd. “pre-Euro 1” e “Euro 1” ).

Non sono soggette al divieto di circolazione veicolare in Fascia Verdele seguenti categorie:

– veicoli a trazione elettrica e ibridi;
– veicoli alimentati a GPL e metano;
– veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso  ed il trasporto salme;
– veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
– veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino decoro urbano;
– autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato (per quest’ultimo esclusi i cd. “Pre-Euro 1” a benzina e cd. “Pre-Euro 1” ed “Euro 1” diesel);
– taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente con concessioni comunali;
– veicoli con targa C.D. e S.C.V. e C.V.;

– veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal DPR 503 del 24/07/96;
– veicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, di giornali e di invii postali;
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
– veicoli purché di portata inferiore a 3.5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e valori;
– autoveicoli adibiti al trasporto di materiali a supporto delle riprese televisive relative ai telegiornali (esclusi i cd. “Pre-Euro 1” a benzina e cd. “Pre-Euro 1” ed “Euro 1” diesel);

– veicoli impiegati dai medici in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.
– autoveicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) già attivati sulla base di   appositi  provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione comunale di Roma.

Leggi le zone in cui non si può circolare

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