Codice della strada – Titolo VII

Codice della Strada

Titolo Settimo
Disposizioni finali e transitorie

 

Capo I – Disposizioni finali

Art.225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un Archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un Archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Art.226 Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’articolo 2.

2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’articolo 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell’Archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’articolo 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto; nell’archivio deve essere altresì annotato il colore originale del veicolo ed ogni successiva modificazione del colore stesso.

7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

Art.227 Servizio e dispositivi di monitoraggio.

1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Art.228 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

2. La destinazione degli importi previsti dall’articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 è integrata dalla seguente lettera d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art.126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art.19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione postlaurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’Archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’articolo 226.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione postlaurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’Archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

Art.229 Attuazione di direttive comunitarie.

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Art.230 Educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell’interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell’Automobile club d’Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto

appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

Art.231 Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

– il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

– regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– legge 12 febbraio 1958, n. 126;

– decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

– legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 25, lettera n);

– legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;

– legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

– legge 3 febbraio 1963, n. 74;

– legge 11 febbraio 1963, n. 142;

– legge 26 giugno 1964, n. 434;

– legge 15 febbraio 1965, n. 106;

– legge 14 maggio 1965, n. 576;

– legge 4 maggio 1966, n. 263;

– legge 1 giugno 1966, n. 416;

– legge 20 giugno 1966, n. 599;

– legge 13 luglio 1966, n. 615;

– decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

– legge 9 luglio 1967, n. 572;

– legge 4 gennaio 1968, n. 14;

– legge 13 agosto 1969, n. 613;

– legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 32;

– legge 10 luglio 1970, n. 579;

– decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

– legge 31 marzo 1971, n. 201;

– legge 3 giugno 1971, n. 437;

– legge 22 febbraio 1973, n. 59;

– decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;

– legge 27 dicembre 1973, n. 942;

– legge 14 febbraio 1974, n. 62;

– legge 15 febbraio 1974, n. 38;

– legge 14 agosto 1974, n. 394;

– decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

– legge 10 ottobre 1975, n. 486;

– legge 25 novembre 1975, n. 707;

– legge 7 aprile 1976, n. 125;

– legge 5 maggio 1976, n. 313;

– legge 8 agosto 1977, n. 631;

– legge 18 ottobre 1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;

– legge 24 marzo 1980, n. 85;

– legge 24 novembre 1981 n. 689 articolo 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– legge 10 febbraio 1982, n. 38;

– legge 16 ottobre 1984, n. 719;

– legge 11 gennaio 1986, n. 3;

– decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;

– legge 14 febbraio 1987, n. 37;

– legge 18 marzo 1988, n. 111;

– legge 24 marzo 1988, n. 112;

– legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

– legge 22 aprile 1989, n. 143;

– decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;

– legge 23 marzo 1990, n. 67;

– legge 2 agosto 1990, n. 229;

– legge 15 dicembre 1990, n. 399;

– legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7, comma 3;

– legge 14 ottobre 1991, n. 336;

– legge 8 novembre 1991, n. 376;

– legge 5 febbraio 1992, n. 122, articolo 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Capo II – Disposizioni transitorie

Art.232 Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’articolo 3 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro emanazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Art.233 Norme transitorie relative al titolo I.

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’articolo 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1993, n.162.

Art.234 Norme transitorie relative al titolo II.

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22, 23 è fissato il termine del 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’articolo 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo da adottare l’anno successivo.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Art.235 Norme transitorie relative al titolo III.

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gi in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gi vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gi in vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla carta di circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.

Art.236 Norme transitorie relative al titolo IV.

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993. Le disposizioni di cui all’art.117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gi vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell’articolo 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all’atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme; le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Art.237 Norme transitorie relative al titolo V.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Art.238 Norme transitorie relative al titolo VI.

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art.239 Norme transitorie relative al titolo VII.

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire da mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’articolo 227 sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice e devono essere completati nel triennio successivo.

Art.240 Entrata in vigore delle norme del presente codice.

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.

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